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Importanti novità normative introdotte in materia di formazione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a seguito della firma del nuovo Accordo Stato-Regioni avvenuta in data 17 Aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 Maggio 2025.

📌 Ecco una sintesi dei principali aggiornamenti:

DATORE DI LAVORO – FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Il datore di lavoro è ora tenuto a frequentare un corso di formazione specifica in materia di salute e sicurezza della durata di 16 ore. Tale formazione sarà obbligatoria anche per chi si avvale di RSPP esterno. È prevista anche una formazione periodica di aggiornamento. Disciplina transitoria: dalla data di entrata in vigore dell’Accordo tutti i Datori di Lavoro non in possesso di una precedente formazione avranno 24 mesi di tempo per adempiere all’obbligo formativo.

PREPOSTI – FORMAZIONE OBBLIGATORIA E AGGIORNAMENTO BIENNALE

La figura del preposto assume un ruolo ancora più centrale. La formazione iniziale dovrà svolgersi in presenza o da remoto tramite videoconferenza sincrona e avrà una durata di 12 ore (non più 8). L’aggiornamento avrà cadenza biennale (prima era quinquennale). La formazione precedente, conforme all’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, è riconosciuta, tuttavia per l’aggiornamento, qualora il corso sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della nuova normativa.

LAVORATORI – DECADENZA TERMINE 60 GIORNI PER LA FORMAZIONE DEI NEOASSUNTI

La previsione della vecchia normativa per cui era possibile completare la formazione dei neoassunti entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione è decaduta: il nuovo Accordo non contempla alcun termine, quindi il neoassunto va formato subito!

SPAZI CONFINATI – FORMAZIONE OBBLIGATORIA E ABILITANTE 12 ORE

Prima non era prevista una normativa, adesso sì! Sono stati introdotti obblighi specifici di formazione e addestramento per i lavoratori e i preposti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, per cui dovranno frequentare un corso apposito per poter effettuare questa tipologia di lavori. Disciplina transitoria: Dalla data di entrata in vigore dell’Accordo il termine per concludere il corso secondo la nuova normativa è di 12 mesi!

ATTREZZATURE

Erano attrezzature non normate, ma ora è prevista una formazione specifica per ognuna di esse, a tutela di ogni singolo lavoratore che le utilizzi durante l’attività lavorativa: CARROPONTE – Il corso ha una durata di 10/11 ore, a seconda del tipo di carroponte; CARICATORI PER LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI (CMM) – Formazione teorica e pratica di 8 ore complessive; CARRO RACCOGLIFRUTTA (CRF) – Formazione teorica e pratica di 8 ore complessive. Disciplina transitoria: Dalla data di entrata in vigore dell’Accordo il termine per concludere il corso secondo la nuova normativa è di 12 mesi!

CANTIERI

La normativa ha previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore per questo settore!